Quando l'amministratore della società è colpevole per omessa dichiarazione?
Caso concreto
Una società a responsabilità limitata prevede quale organo gestorio un consiglio di amministrazione. Il consiglio è composto da tre amministratori : A, amministratore delegato e legale rappresentante dell’impresa, B, amministratore delegato e C, amministratore privo di poteri di delega. L’amministratore B seppur in possesso di delega non detiene funzioni o competenze di natura contabile. Nessuno dei tre membri del collegio degli amministratori provvede a presentare la dichiarazione IRES della società entro il termine previsto dalla legge. Gli organi inquirenti notificano a B avviso ex art. 415 bis c.p.p. contestandogli il delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 D. Lgs.vo n. 74/2000.
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Quid Iuris
La materialità del contestato delitto si perfeziona ove l’agente “non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni” relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; essendo delitto proprio, destinatario del rimprovero penale è unicamente chi, in forza di obbligo giuridico, è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa alla imposta; quell’obbligo non gravava sull’Amministratore B bensì sul legale rappresentante della Società, ovvero l’Amministratore A: “la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale”(Art. 1, D.P.R., 22 luglio 1998, n. 322); “l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.”(Cass. Penale, Sez. III, 18.6. 2015 n. 37856, liberamente consultabile sul sito www.jusexplorer.it). Né la configurabilità di responsabilità in capo all’Amministratore B può essere derivata dal combinato disposto dell’art. 40, capoverso, c.p. e artt. 2381 e 2392 cod. civ.. La prima norma civilistica impone l’agire informato in capo agli amministratori di società; la seconda di adempiere ai propri doveri con diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalla loro specifiche competenze. La violazione dell’obbligo di vigilanza ex art. 2392, II comma, c.c. ¹ non può essere eretta a fondamento della responsabilità penale di B : “la riforma […] portata dal d.lg. 6/2003, ha […] rimosso il generale “obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione aziendale [in capo agli amministratori privi di delegheo con deleghe circoscritte] ”; “resta invocabile la disciplina di cui all’art. 40, 2° comma, c.p. nel caso in cui un amministratore di società, a conoscenza di reatiin itinere[…] e pregiudizievoli per l’ente amministrato, non abbia fatto, […] quanto poteva per impedirne il compimento”. Nel caso de quo l’amministratore B non poteva aver conoscenza della commissione del reato in itinere - omessa dichiarazione – poiché questo è un delitto omissivo istantaneo, che si perfeziona solo nel momento in cui si verifica l’omissione. Nella sfera di competenza - e conoscenza - del Sig. B non rientrava alcuna mansione, competenza o potere contabile-fiscale : lo schema dei poteri di deleghe adottate dal C.d.A. descritte supra non residua dubbi al riguardo; era preclusa infatti al manager B qualsiasi forma di intervento in sostituzione del titolare dell’obbligo di presentazione della dichiarazione d’imposta.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, si esclude la responsabilità penale dell’Amministratore B in quanto non essendo egli titolare dell’obbligo di presentazione della dichiarazione, non rientrado nelle proprie competenze alcuna mansione di natura contabile ed essendo privo di poteri impeditivi o d’intervento si ritiene che lo stesso non ricoprisse alcuna posizione di garazia rispetto al bene giuridico tutelato.
¹ A mente del quale “Gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
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