Caso concreto
Il Sig. A, Legale rappresentante della società x, accusa il Sig. B di truffa. Le accuse mosse in danno del Sig. B sono false ed hanno quale unico scopo quello di recidere senza giusta causa il rapporto di lavoro che lega quest’ultimo alla società x. Tali falsità appaiono evidenti ictu oculi a causa dell’assoluta carenza di elementi probatori a sostegno delle condotte contestate nonché dalla totale aspecificità degli addebiti rivolti al Sig. B.
Il dipendente sporge querela per calunnia ex art. 368 c.p. nei confronti del Sig. A.
Il Legale del Sig. A asserisce che non risulta integrato sotto il profilo psicologico il delitto di calunnia in quanto la fattispecie in esame difetta dell’elemento della consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato: il Sig. A non aveva la certezza provata né dell’innocenza né della colpevolezza del Sig B.
Vuoi una consulenza per un problema di questo tipo? Clicca qui
Quid Iuris
Sebbene la Suprema Corte affermi che “l'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato” (Cass. Pen., Sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 4112), è bene ricordare come il dolo che sostiene la calunnia rimane escluso solo allorché “i dubbi sulla colpevolezza del denunciato si pongano su di un piano di ragionevolezza” [1] . Ove non si possa riconoscere nessun margine di incertezza seria e significativa sull’integrale innocenza dell’incolpato risulta integrato l’elemento soggettivo del delitto ex art. 368 c.p. : infatti se l’agente “è in dubbio circa la responsabilità di Caio e lo denuncia evidenziando le sue perplessità, non si ha dolo di calunnia. Questo esiste, invece se pur essendo in dubbio, non si limiti a presentare una denuncia cautelata, ma denunci Caio come sicuramente colpevole, magari evidenziando degli elementi di fatto inventati, in quanto la denuncia in tal caso è strumentale a far incriminare una persona che non si ha la certezza essere colpevole, ma che si vuol far apparire a tutti i costi come colpevole ”(T. Padovani, Codice Penale, Milano, 2005, pag. 1794) [2].
[1] Cass. Pen. Sez. VI, 15 giugno 2012, in Mass. Uff. n. 253253.
[2] In tal senso anche Caraccioli, Delitti contro l’amministrazione delle giustizia, 1995, pag. 20.
Vuoi una consulenza per un problema di questo tipo? Clicca qui