Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
  >    >  Posso essere condannato sulla base della sola testimonianza della vittima del reato?

Posso essere condannato sull base della sola testimonianza della vittima del reato che sia costituita parte civile contro di me?

La  semplice deposizione della persona offesa in assenza di altre testimonianze che la confermino o di altri elementi che ne sorreggano l’attendibilità basta al Giudice per giungere alla sentenza di colpevolezza dell’imputato.

Il principio suddetto tutela quei casi ove il delitto è commesso in danno della vittima del reatoin assenza di altri testimoni e che,in assenza di esso,resterebbero impuniti.

Tuttavia, quando è solo la vittima del reato a colpire con le proprie dichiarazioni l’indagato o l’imputato, il Giudice dovrà dare conto, nella motivazione della sentenza, delle ragioni per cui ha ritenuto credibili e fondate le deposizioni della vittima. Ciò vale soprattutto quando la vittima del reato sì sia costituita parte civile ovverosia vada chiedendo un risarcimento economico all’imputato.

  1. Il Giudice, in particolare, non può sottrarsi al dovere di esaminare i motivi di sospetto rispetto alla testimonianza della persona offesa, nei casi in cui la stessa sia portatrice di un interesse economico. Sì pensi al caso di una falsa accusa da parte della presunta Vittima del delitto che abbia mosso quella cosa nei confronti dell’imputato unicamente per ottenere dallo stesso un ristoro economico non dovuto. Un simile comportamento illecito da parte della persona offesa querelante potrebbe  essere determinatoad esempio da un credito che la vittima del reato riteneva di avere nei confronti dell’imputato e che tenta di riottenere accusando falsamente l’imputato.

Con la recente sentenza n. 5 del 2 gennaio 2017, si è ribadito in termini chela testimonianza della persona offesa può essere posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previaverifica, corredata da idonea motivazione, della credibilitàs oggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

La Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. Sez. Unite, n. 41461 del 19 luglio 2012, Rv. 253214, Cass. Sez. III 10 novembre 2016, 47238 reperibile in iusexplorer.it).

Se l’offeso si è costituito parte civileil controllo di attendibilità dovrà essere particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale vantatodachi accusa l’imputato :“può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato” ( Cass. Sez. I, n. 29372 del 24 giugno 2010, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 3 giugno 2004 Rv. 229755).

Roma, 08 Maggio 2019                                                                                  Avvocato Carlo Zaccagnini

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