Guida in stato di ebbrezza: quando si sostituisce la pena con lavori di pubblica utilità, la sospensione della patente rimane efficace?

Per rispondere a tale quesito occorre preliminarmente osservare che l’art. 186, comma IX bis, C.d.S. prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva e quella pecuniaria con l’esecuzione di lavori di pubblica utilità:

“La pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita […] con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del d. l. 28.8.2000, n. 274 […] consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività […]”

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La disposizione nulla indica in ordine alla permanenza o meno delle sanzioni amministrative accessorie, tra cui quella della Sospensione della patente di guida. Nasce dunque il dubbio: ove l’imputato chieda la conversione della pena nell’esecuzione di lavori di pubblica utilità la sospensione della patente di guida opera?

La risposta è NO. Il responso al quesito posto è fornito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 48330 del 27 settembre 2017 sulla scorta del seguente percorso logico giuridico:
1) l’art. 186, comma IX bis, C.d.S. dispone che ove vi sia una violazione nel programma dei lavori di pubblica utilità il giudice “dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca”.
2) il “ripristino” della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a causa di una violazione sul programma dei lavori di pubblica utilità risulta possibile solo ove la predetta sanzione, al pari delle pene comminate, sia stata sospesa al momento della sostituzione della pena; il ripristino o riviviscenza della misura comporta necessariamente una preliminare perdita di efficacia della stessa, dunque, a meno di non voler sostenere una evidente incoerenza del testo normativo, si deve optare per la soluzione interpretativa che propende per la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

“In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 C.d.s., l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ulteriormente applicata, si considera 'sospesa' fino alla valutazione finale del giudice sul corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità. (Cassazione penale, Sez. IV, 27.9.2017, n. 48330).

L’indirizzo interpretativo coniato dalla Suprema Corte appare condivisibile; “ l'immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere -verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa - vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa” (Cassazione penale, Sez. IV, 27.9.2017, n. 48330).

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