Giudizio abbreviato: che cos è?

GIUDIZIO ABBREVIATO

In procedura penale, il giudizio abbreviato, disciplinato agli artt. 438 e ss. c.p.p., è procedimento speciale che differisce dal rito ordinario per alcune peculiari caratteristiche : è rito deflattivo del dibattimento, in quanto consente la conclusione del giudizio in sede di udienza preliminare ovvero alla prima udienza dibattimentale (nelle sole ipotesi di reati per cui il codice di rito non prevede la celebrazione dell’udienza preliminare).

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In un’ottica di economia processuale, la scelta di tale rito consente di evitare le lungaggini del processo ordinario, sede naturale di raccolta delle prove che fondano la decisione del Giudice ; scelta che il legislatore premia prevedendo quale vantaggio all’imputato, nel caso di giudizio di condanna, lo sconto di un terzo sulla pena in concreto irrogata(da qui, la qualificazione del giudizio abbreviato quale rito premiale). Sconto che riguarda anche le pene accessorie, non anche il risarcimento economico eventualmente dovuto alla costituita parte civile.

Il rito abbreviato si attiva su volontà dell’imputato, espressa personalmente o a mezzo procuratore speciale. La richiesta, formulata per iscritto o oralmente, sulla quale il Giudice decide con ordinanza, può essere c.d. secca ovvero condizionata. Nell’ipotesi di rito abbreviato secco, il Giudice deve decidere allo stato degli atti : gli elementi probatori raccolti in fase di indagine dalla Pubblica Accusa sono valutati prove ai fini della decisione ; la scelta del rito sana le nullità, eccetto quelle assolute, ed i vizi di inutilizzabilità delle prove, salvo quelli derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, precludendo altresì ogni questione sulla competenza per territorio del Giudice. Quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il Decisore assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione:è il potere di integrazione officiosa della prova che il legislatore ha previsto al fine di colmare lacune investigative.

Il rito abbreviato condizionato prevede la subordinazione della richiesta ad integrazione probatoria; in tal caso, il Giudice può disporre il giudizio speciale solo se l’attività integrativa risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processualeproprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.

Con la richiesta di rito abbreviato condizionato, può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di rito abbreviato secco oppure quella di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). Il rigetto della richiesta non preclude all’imputato l’accesso al rito alternativo, potendo riproporla fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Il giudizio si svolge in camera di consiglio, salvo che tutti gli imputati facciano richiesta che sia celebrato in pubblica udienza, e si conclude in quella sede con una pronuncia di proscioglimento ovvero di condanna.

Sono previsti limiti alla proposizione dell’appello : in relazione alle sentenze di proscioglimento, l’imputato può appellare solo avverso le sentenze assolutorie per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente ; la Pubblica Accusa conserva la facoltà di appellare ogni sentenza di proscioglimento. Le sentenze di condanna sono tutte appellabili ; tuttavia, l’Inquirente può proporre impugnazione esclusivamente se la sentenza abbia modificato il titolo di reato.

Alla luce delle peculiarità del giudizio abbreviato, risulta evidente la rilevanza assunta dalle strategie difensive in merito alla proposizione della richiesta di accesso al rito per ogni singolo processo: consistenza o lacunosità del materiale probatorio dell’accusa; possibilità di accedere agli altri riti speciali che siano premiali per l’imputato; presenza o assenza di elementi a suffragio della linea difensiva.

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