Furto di energia elettrica: quando si prescrive?

Caso concreto

All’interno di un immobile articolato su due piani legati da una scala condominiale risiedono due persone : il Sig. A al primo piano ed il Sig. B al secondo. Le scale condominiali sono servite da impianti elettrici collegati ad un contatore che fornisce illuminazione ai corpi scala. Il Sig. A, disdetta l’utenza della luce delle scale, attraverso un allaccio abusivo collega con impianti fissi il relativo contatore con quello del Sig. B. Dopo anni di sollecitazioni il Sig. B decide di sporgere querela nei confronti del Sig. A. Il consumo di corrente elettrica legato all’illuminazione delle scale condominiali risulta ancora totalmente a carico del Sig. B.

Per quale reato si procede? Da che momento decorre la prescrizione del reato?

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Quid Iuris

Il reato per cui si procede è il delitto di furto ex art. 624 c.p. Il delitto è aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625, comma I, n. 2 poiché In tema di furto di energia elettrica “costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, l'allacciamento abusivo alla rete tramite un cavo volante”(Cass. Pen., Sez.V, 20 maggio 2016, n. 42337). Sotto il profilo della prescrizione si consideri che : “ il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata […] perchè l'evento continua a prodursi nel tempo […] sicchè le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo” (Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2015, n. 29065). Nel caso di specie poiché il prelievo di energia risulta tutt’ora in atto non è cessata la consumazione del delitto. L’art. 158 c.p. statuisce che : “Il termine della prescrizione decorre […] per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza” dunque “il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata” (Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 17036). Conseguentemente nel caso de quo la prescrizione non è ancora iniziata a decorrere.

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