Evasione fiscale: È sempre disposta la confisca?

Penale Sent. Sez. 6 Num. 51059 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: MOGINI STEFANO
Data Udienza: 19/07/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
SHAN FENG nato il 15/10/1974 a ZHEJIANG (CINA)
ZHENG ZHANGXIU nato il 16/02/1977 a ZHEJIANG (CINA)
SHAN CHONGFA nato il 13/09/1950

avverso il decreto del 22/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; lette le conclusioni del PG

Vuoi una consulenza per un caso di evasione fiscale? Clicca qui

RITENUTO IN FATTO

  1. Shan Feng, Zheng Zangxiu e Shan Chongfa ricorrono, il primo in qualità di proposto e gli altri quali terzi interessati, avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 22/12/2016 che ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta nei loro confronti da precedente decreto del Tribunale di Roma del 14/12/2015.
  2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione alle modalità di redazione della motivazione, manoscritta, del decreto impugnato, che avrebbe reso impossibile l'esatta comprensione di quanto argomentato dalla Corte distrettuale.
  3. Col secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 4 e 16 D. L.vo 159/2011, 41 e 42 Cost. e 1 Prot. 1 CEDU, in relazione alla indimostrata e invero insussistente pericolosità dei ricorrenti nel periodo a cui si riferiscono gli acquisti (2003-2005, a fronte di condanne per fatti commessi tra il 21.2.2006 e 1'11.3.2008).

Con motivi nuovi depositati in data 28/6/2017 i ricorrenti hanno più diffusamente argomentato in punto di "perimetrazione cronologica" della pericolosità e della sua corrispondenza col periodo in cui si sono verificati gli acquisti confiscati, non rilevando al riguardo il mero status di evasore fiscale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato, per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
    1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, l'illeggibilità, anche parziale, della sentenza redatta a mano deve essere valutata caso per caso, apprezzata dalle parti e verificata dal giudice (Sez. 4, n. 19825 del 09/03/2005, Ouni, Rv. 231358; Sez. 5, n. 46124 del 26/09/2014, Dominioni, Rv. 261685), e, nel caso di specie, va all'evidenza esclusa, ad un diretto e piano esame del documento, che, seppur manoscritto, risulta integralmente ed agevolmente leggibile, come risulta, tra l'altro, dalle conclusioni scritte del Procuratore Generale e dalla stessa circostanza che sul suo contenuto la difesa ha sviluppato compiutamente la sua analisi critica.
    2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. La motivazione della sentenza impugnata, che sul punto richiama espressamente quella di primo grado, fa infatti riferimento alla insussistenza di redditi familiari pregressi tali da giustificare gli acquisti immobiliari confiscati, derivandone su base logica la sussistenza nel periodo di redditi illeciti. Invero, è sul fondamento dell'esistenza di redditi non dichiarati, e quindi oggetto di evasione fiscale, che il giudice di primo grado aveva in realtà ancorato la ritenuta pericolosità sociale del proposto, in quanto inquadrabile nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente di proventi illeciti Corte di Cassazione - copia non ufficiale (art. 1, lett. b, D. L.vo n. 159/2011), nonché la riconducibilità dei beni confiscati al medesimo proposto.

Orbene, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero "status" di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato, sicché, se i delitti tributari possono consentire l'applicazione delle misure di prevenzione, il decreto di confisca dei beni del proposto deve precisare, tra l'altro, il superamento delle soglie di punibilità nel corso del tempo e in relazione alle norme in allora vigenti contemplate per diversi delitti (Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, Malara, Rv. 269026).

Pertanto, pur essendo legittima, in virtù del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti dei soggetti che vivono abitualmente di proventi illeciti (art. 1, lett. b, D. L.vo n. 159/2011) nonostante l'intervenuta assoluzione in sede penale, il decreto impugnato evidenzia una motivazione meramente apparente laddove, a fronte di motivi di appello in punto di mancanza di idonei indizi di reato, non procede a specifica confutazione di tali motivi con riferimento alla evasione fiscale continuata prefigurata dal primo giudice e alla necessaria dimostrazione dei suddetti requisiti, necessari per l'assoggettabilità alla misura della confisca ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di .appello di Roma perché', in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dai ricorrenti, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le indicate lacune e discrasie della motivazione.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 19/7/2017.

Il Consigliere estensore Stefano Mogini

Il Presidente Giacomo Paolori

Vuoi una consulenza per un caso di evasione fiscale? Clicca qui