Decreto penale di condanna: quando è nullo?

NULLITÀ DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 201 DEL 6 LUGLIO 2016 (DEP. 21 LUGLIO 2016) - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 460, COMMA 1, LETTERA E), C.P.P. - AVVISO DELLA FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI CHIEDERE MEDIANTE OPPOSIZIONE LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA.

Vuoi una consulenza su un Decreto penale di condanna? Clicca qui

  1. Il procedimento per Decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. del Codice di procedura, è rito speciale, deflattivo dell’udienza preliminare e del dibattimento, che consente all’Inquirente, quando questi ritiene si debba applicare per i fatti presuntamente commessi soltanto una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, di chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari, entro sei mesi dall’iscrizione della notitia criminis, la definizione del procedimento mediante emissione del Decreto Penale di Condanna. L’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p., indica tra i requisiti che tale atto deve contenere a pena di nullità “l’avviso che […] l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p.” 1 . La nullità di cui è affetto l’atto, che costituisce eccezione processuale per la difesa, è qualificata di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. in quanto risulta violata un disposizione concernente l’intervento dell’imputato : “la sanzione della nullitàex art. 178, comma primo, lett. e), c.p.p. trova la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiedere i riti speciali, se per la richiesta è stabilito un termine a pena di decadenza” 2 .
  2. La legge 28 aprile 2014 n. 67 ( hinc, “l. 67/2014”) ha introdotto nell’ordinamento processuale penale l’istituto della “sospensione del procedimento con messa alla prova dell’adulto” 3, istituto che “consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio” 4. La probationper adulti presenta alcune analogie con i riti speciali del patteggiamento e del giudizio abbreviato :(i) deflazione del dibattimento ;
    (ii) accesso al rito alternativo in fase anteriore al dibattimento ;
    (iii) richiesta di accesso al rito che deve essere formulata dall’indagato personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
  3. L’introduzione del nuovo rito speciale non ha, però, comportato alcun innesto normativo sull’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. : pur essendo la messa alla prova rito speciale al pari degli altri previsti dal Codice di rito, l’omesso avvertimento della facoltà per l’imputato di richiedere mediante l’opposizione al Decreto Penale di Condanna, che va esperita entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, la probation non rende nullo l’atto. La questione 5, sulla scorta di una rilevata disparità di trattamento, è stata posta all’attenzione della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 201 del 6 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova 6 . Ad avviso della Corte di legittimità, “quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l’insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, la violazione della regola processuale che impone di dare all’imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta la violazione del diritto di difesa” 7, con conseguente sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. - nullità, di ordine generale, del tipo tertium genus o intermedia, rilevabile anche d’ufficioex art. 180 c.p.p. entro la deliberazione della sentenza di primo grado - . Tale pronuncia, producendo effetti erga omnes ed ex tunc, comporta la nullità di tutti i Decreti Penali di Condanna privi dell’avviso, anche quelli emessi e notificati in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 67/2014. Potrà dunque essere eccepita la nullità di questi provvedimenti in sede di giudizio : l’ordinanza del Giudice comporterà regressione del procedimento alla fase antecedente all’emissione del Decreto, con conseguente trasmissione degli atti all’Inquirente per il nuovo esercizio dell’azione penale ex artt. 459 c.p.p. ss., giovando all’imputato sulla maturazione del termine prescrizionale del reato per cui si procede.

1 Ai sensi dell’art. 141, comma 3, disp. att. c.p.p., il DPC deve anche contenere l’avviso che l’imputato può domandare l’oblazione, se ne ricorrono i presupposti e il pubblico ministero non ha in precedenza informato di tale facoltà la persona sottoposta alle indagini.

2 Corte cost., sent. 13 maggio 2004, n. 148, in www.giurcost.org.

3 L’istituto, di derivazione anglosassone e già presente nel procedimento minorile, motivato da esigenze deflattive e premiali, prevede per le categorie di reati previsti all’art. 168 bis c.p. la possibilità per il prevenuto di estinguere il reato attraverso un percorso di messa alla prova approvato dal Giudice e preliminare all’accertamento dibattimentale.

4 Corte Cost., sent. 7 ottobre 2015, n. 240, in Giur. cost., 2015, 2189.

5 Sollevata innanzi al Tribunale di Savona.

6 Corte cost., sent. 201 del 6 luglio 2016, in www.giurcost.org.

7 Ibidem.

 

Vuoi una consulenza su un Decreto penale di condanna? Clicca qui