Coronavirus: cosa rischio se mi allontano dalla mia abitazione per praticare running o jogging?
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Con il DPCM del 9 marzo 2020, art.1, ultimo sintagma, è stato previsto che “lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”
Con l'ordinanza del Ministero della Salute del 21 marzo 2020 (hinc: l'Ordinanza), è stato previsto all'art. 1 lett. b) il divieto di “svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto”, ed è stato specificato come resta consentito “svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona” ; è ancora possibile allontanarsi dalla propria abitazione per svolgere attività fisica ma pur sempre rimanendo nella “prossimità” del proprio domicilio.
Con la circolare del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2020, è stato ulteriormente chiarita la distinzione tra attività motoria e attività sportiva (Jogging): l’attività motoria, consistente nella possibilità di uscire fuori di casa per camminare, è consentita solo nei pressi della propria abitazione ed è stata estesa anche ad un singolo genitore insieme a un figlio minore.
La circolare, pur ribadendo che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e che continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, non pone specifiche limitazioni di distanza dalla propria abitazione per chi pratica attività sportiva ( jogging) che allo stato è consentita (anche non in prossimità della propria abitazione) purché sia rispettata la distanza interpersonale di un metro prevista del DPCM del 9 marzo 2020.
Cosa si intende per “prossimità della propria abitazione”?
Nell'incertezza di parametri interpretativi sicuri ed attesa la genericità dell’espressione in commento, sembra possibile interpretare l'art. 1 lett. b) come un divieto di allontanarsi dalla propria abitazione utilizzando mezzi di locomozione – auto privata, taxi, veicoli a noleggio, scooter, bicicli, trottinette, etc. - ,al fine di raggiungere destinazioni altre ove praticare la attività podistica.
Pertanto, parrebbe conforme alle prescrizioni dell'Ordinanza l'allontanamento dalla propria abitazione ad una distanza parametrata alla capacità fisica e sportiva del singolo cittadino podista.
Una interpretazione restrittiva del disposto in commento relegherebbe la possibilità di svolgere l’attività fisica distanziata, ad esempio, all’intorno o nel perimetro dell’edificio di appartenenza della propria abitazione (appartamento, condominio, villa, ad es.) determinando l’annichilimento della facoltà pur riconosciuta dalla norma e, al medesimo tempo, discriminando la facoltà di svolgere quella attività fisica in funzione della dimensione, ampiezza e caratteristiche della abitazione del singolo cittadino. Con evidenti profili di disparità di trattamento tra gli sportivi.
Secondo tale condivisibile ricostruzione esegetica – ancorché apparentemente distonica rispetto alla opaca formulazione letterale della norma - sarebbe dunque aderente al disposto della Ordinanza anche il contegno di chi praticasse attività motoria ad una distanza di uno o più chilometri dalla propria abitazione parametrando la distanza percorribile anche in funzione della propria capacità di resistenza fisica e di allenamento del singolo cittadino-sportivo.
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