Coronavirus: cosa rischio dal 26 marzo 2020 in caso di inosservanza dei Decreti Coronavirus?
Il Governo mediante il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 (Hinc “il Decreto”)ha razionalizzato le misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus Covid-19, stabilendo che le stesse possono essere adottate, (come già ripetutamente avvenuto), con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. DPCM) per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020.
Le misure di contenimento dell’epidemia previste nel Decreto possono incidere su alcune libertà costituzionalmente garantite come quelle : di circolazione, di riunione, di culto, di attività politica, sindacale, culturale, di educazione, di impresa.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è ora punito ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se avvienemediante l'utilizzo di un veicolo.
La violazione delle disposizioni limitative dell’apertura degli esercizi commerciali può determinare, inoltre, la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizionela sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al coronavirus è ora espressamente punita penalmente, salvo che il fatto non integri il delitto ex art. 452 di Epidemia Colposa, ai sensi della arti. 260 del Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie). Le sanzioni di tale reato sono state elevate per l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e per l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ( art.4, comma, 7 del Decreto)
Cosa accade se sono già stato fermato dalle Forze dell’ordine prima dell’entrata del 26 marzo 2020?
Anteriormente all’entrata in vigore del Decreto (26 marzo 2020), le violazioni delle misure di contrasto al Covid-19 erano punite ai sensi dell’art. 650 c.p. (Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità).
Per i soggetti che hanno commesso violazioni accertate prima del 26 marzo 2020, pertanto, potrebbe già essere ,pertanto, stata inoltrata la notizia di reato da parte della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato alla competente Procura della Repubblica e dunque avviato il procedimento penale per la violazione di quella norma: l’articolo 4 comma 8, del Decreto, tuttavia, come detto, ha derubricato quelle violazioni in illecito amministrativo stabilendo anche per quelle la sola sanzione amministrativa di euro 200.
Il Procuratore della Repubblica competente in caso di procedimento penale già iscritto, dovrebbe quindi trasmettere gli atti all’Autorità Amministrativa perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, limitandosi annotare tale trasmissione nel registro delle notizie di reato (dell’art. 102, del Decreto Legislativo 507 del 1999).
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