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MASSIME

Diritto Penale Societario

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Cass. Pen., Sez. VI 16 novembre 2017 n. 6495
Il reato di false comunicazioni sociali e quello di truffa possono concorrere tra loro, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie.


Cass. Pen., Sez. V, 30 giugno 2016, n. 46689
La rilevanza penale delle valutazioni non consegue alla semplice violazione delle norme codicistiche in materia di redazione dei bilanci, dato che in tal modo non sarebbe possibile operare una distinzione tra illecito penale ed irregolarità di natura civile, bensì alla mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di formazione del bilancio.


Cass. Pen., Sez. V, 27-09-2013, n. 4619 in C.E.D. Cass., rv. 258708
La fattispecie di aggiotaggio manipolativo (art. 2637 c.c. e 185 t.u.f.) costituisce un reato di pericolo concreto la cui consumazione non richiede la verificazione della effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l’operatore va ad incidere con la sua condotta (in applicazione del principio di cui in massima la suprema corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso il reato in questione poiché la effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari verificatisi nel caso di specie non superava lo zero virgola cinque per cento).